Scheda n.236.

Debiti formativi e ammissione agli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado

  • Valutazione ed Esami

DEBITI FORMATIVI

A seguito della Legge n° 1/07 e dei D.M. applicativi n° 42/07 e n° 80/07 e dell'O.M. 92/07 gli alunni che maturino debiti formativi a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado dovranno saldarli entro l’anno scolastico, pena la bocciatura. A tal fine dovranno essere effettuati corsi di recupero gratuiti di non meno di 15 ore (o, a scelta delle famiglie, lezioni private) da svolgersi entro fine agosto ed eccezionalmente prima dell’inizio delle lezioni. Al termine dei corsi, svolti da docenti della stessa scuola o esterni, si svolgeranno delle verifiche che in caso negativo comportano la bocciatura.
Tale normativa, riguardando la valutazione ordinaria, non si applica ai PEI che prevedono Piani di studio personalizzati differenziati.

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
La Legge n° 1/07 ha inoltre radicalmente modificato la composizione delle Commissioni giudicatrici che ormai saranno composte da 3 membri interni, designati dai Consigli di Classe, e da 3 membri esterni, nominati, unitamente al Presidente esterno, dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Viene anche modificato il principio della ammissione automatica di tutti gli alunni all’esame finale ripristinando dall'anno scolastico 2008-2009 il principio dell'ammissione a maggioranza da parte del Consiglio di Classe, che dovrà tener conto dei debiti didattici non ancora adempiuti.
Limitatamente all'anno scolastico 2007-2008 si continua ad applicare la normativa precedente alla Legge n° 1/07: si ammettono cioè tutti gli alunni agli esami (L. n° 1/07, art. 3, comma 1,  D.M. n° 42/07, art. 2  e D.M. n° 80, art. 8 e O.M. 92/07 art. 9, comma 1).
A partire dall’a.s. 2008-2009 invece gli alunni dell’ultimo anno che al termine del primo trimestre o quadrimestre presentino dei debiliti relativi a quell’anno scolastico o ai due precedenti, dovranno sottoporsi a corsi di recupero predisposti dalla scuola (o a richiesta, dalle famiglie con lezioni private) per saldare i debiti.
"I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo” (D.M. n° 42/07, art. 3 comma 4).

A questo punto dovrebbero scattare corsi di recupero o, a scelta delle famiglie, lezioni private che consentano entro fine maggio ai docenti di verificare se i debiti sono stati definitivamente saldati oppure no. Conseguentemente scatta il giudizio di ammissione o non ammissione agli esami finali di Stato.


Vedi anche le schede:
n° 263. Corsi di recupero con insegnante per il sostegno anche per alunni con PEI semplificato (Nota Min. 6855/08)

n° 229. Modificati i criteri per i debiti ed i crediti formativi nella scuola secondaria di secondo grado (DM 42/07)

 


Pubblicato il 12/10/2007
Aggiornato il 11/5/2017Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it