Scheda n.531.

E’ discriminazione indiretta non assegnare un assistente ad un alunno con disabilità durante le prove preselettive di un liceo musicale (Trib. Viterbo 2314/16)

  • Valutazione ed Esami
  • Qualità dell'integrazione

Ad un alunno con grave disabilità non è stato previsto un assistente durante le prove preselettive di ammissione ad un liceo musicale.

La famiglia ha interposto ricorso in via d'urgenza al Tribunale Civile di Viterbo per discriminazione.

Il giudice monocratico ha rigettato il ricorso e la famiglia ha interposto reclamo al Collegio.

Il Collegio con ordinanza n° 2314/16 ha accolto l'istanza cautelare, concedendo l'ammissione con riserva, rimanendo impregiudicato l'esito del giudizio di merito.

L'amministrazione scolastica si era difesa sostenendo che la famiglia non avesse segnalato la situazione di disabilità del figlio e che comunque all'aspirante era stato concesso un tempo più lungo rispetto agli altri concorrenti.

Il tribunale Civile, competente in materia di discriminazione ai sensi della l. n° 67/06, ha così motivato la propria decisione, citando tra l'altro ampi stralci della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n° 25011/14 in cui sono riportati riferimenti alla Costituzione, alla legge n° 104/92, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e alle norme dell'UE:

"La condotta discriminatoria non deve essere ravvisata nell'avere sottoposto all'esame di ammissione un soggetto disabile, bensì nella mancata predisposizione delle cautele volte a rendere compatibile la prova preselettiva con la condizione del soggetto, in modo da agevolarne le potenzialità di espressione e da ridurre le differenze rispetto ai giovani normodotati partecipanti alla prova.
[...]
L'amministrazione scolastica ha tuttavia il dovere di assicurare lo svolgimento di un esame con un sostegno per rendere effettivo il diritto dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini.
L'omissione o l'insufficiente apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si è risolta in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella preselezione."

Questo il dispositivo:

"Accoglie il reclamo per quanto di ragione e per l'effetto: ordina alle amministrazioni convenute [...] la rinnovazione dell'esame di ammissione al liceo musicale [...] che dovrà svolgersi con il supporto di un soggetto qualificato (insegnante di sostegno o un preposto dalla famiglia).
Compensa integralmente le spese processuali."


OSSERVAZIONI

  1. Non essendo stata provata la volontà discriminatoria dell'Amministrazione Scolastica, correttamente il tribunale ha individuato nel comportamento della stessa una discriminazione indiretta, consistente nel fatto oggettivo che l'alunno non ha avuto le stesse opportunità dei compagni.
  2. Correttamente la decisione è consistita nell'ordine di rinnovare gli esami preselettivi con un supporto personale e non nell'ammissione pura e semplice al Liceo; ovviamente una volta ammesso allo svolgimento delle prove l'alunno sarà valutato ed avrà diritto alla frequenza se rientra nel numero degli idonei pari al numero dei posti messi a concorso.
  3. Qualche perplessità suscita nel dispositivo l'indicazione che il supporto possa essere costituito anche dall'assistenza di una persona segnalata dalla famiglia. E' pur vero che trattasi di alunno con autismo, che quindi non riesce a comunicare con chiunque, però, trattandosi di una prova selettiva si sarebbe potuto ricorrere ad un esperto in uno dei modi di comunicazione delle persone autistiche.
  4. Lascia pure perplessi la decisione di compensare le spese. Il fatto che molte decisioni nel campo dell'inclusione scolastica compensino le spese, cioè lascino a carico della famiglia le spese anticipate per il giudizio (talora comprendenti perizie di parte e d'ufficio), è un fatto che scoraggia molte famiglie dal far valere in giudizio i diritti dei propri figli; trattandosi invece di discriminazione alla soccombenza dell'Amministrazione dovrebbe seguire anche la condanna al pagamento delle spese.
  5. E' questa una sentenza che si segnala perchè sono poche le situazioni pervenute alla cognizione della magistratura con riguardo, ad es., alle prove selettive per le sezioni musicali di scuola secondaria di I grado, per i Licei Musicali o Sportivi, per l'ammissione ad alcuni corsi di laurea universitari. Tale sentenza potrebbe facilitare l'orientamento delle famiglie anche verso questi corsi di studio.
  6. Difronte all'obiezione che con la presenza di un alunno con disabilità il numero degli alunni della classe non può essere superiore a 20, massimo 22 (DPR n° 81/09, art. 5 comma 2 e art. 4 comma 1), forse si potrebbe replicare proponendo un "accomodamento ragionevole", ai sensi dell'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, consistente nello sforamento del tetto sopracitato per non diminuire il numero totale di posti disponibili.

Vedi anche la scheda n° 625. È discriminazione sottoporre un alunno con disabilità a prove preselettive per l’iscrizione ad un liceo musicale (Tribunale Pisa Ord. 4/9/2014)


Pubblicato il 16/9/2016
Aggiornato il 21/2/2020Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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