Scheda n.274.

Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI (OM 90/01)

  • Valutazione ed Esami

Criteri Generali

Sulla base del PEI il Consiglio di Classe predispone per ciascun alunno un progetto didattico (programmazione didattica), che la riforma Moratti definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP) (D.M. n° 331/98, art. 41 e Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo e D.Lvo. n° 226/05 per il secondo ciclo).

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall’intero Consiglio di Classe (tutti i docenti curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina:

  • Le strategie didattiche da seguire,
  • I criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati;
  • Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare.

Esso deve essere predisposto in ogni caso dal Consiglio di Classe, ma è essenziale per la richiesta delle ore di sostegno aggiuntive (L. n° 122/10 art. 9 comma 15 e art. 10 comma 5) e per la riduzione del numero di alunni per classe (D.P.R. n° 81/09 artt. 4 e 5 comma 2; C.M. n° 34/14 parag. sugli alunni con disabilità).

Il PSP va predisposto annualmente dopo la formulazione del PEI (comunque non oltre giugno dell’anno precedente) e confermato a settembre.

Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato quadrimestralmente o trimestralmente dal Consiglio di Classe immediatamente dopo le verifiche del PEI.

È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1).

 


Primo Ciclo (Scuola primaria e secondaria di primo grado)

Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” (L. n° 104/92, art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con “prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati” (O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Anche con riguardo alla quarta prova nazionale tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell'alunno (C.M. n° 32/08, art. 5 lett. b). Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell’alunno (L. n° 104/92, art. 16, commi 1 e 2) (Vedi scheda n° 169. Conseguimento attestato o diploma conclusivo del Primo Ciclo (ex Licenza media)).

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

  1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti, viene rilasciato il titolo legale di studio (L. n° 104/92, art. 16, comma 2).
  2. In caso contrario o se il PEI dell'alunno prevedeva il completo esonero anche di una sola materia (per ese. una lingua straniera), viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (per un modello di attestato vedi la scheda n° 420. Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media).

Tale titolo è comunque idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12), purché l’alunno non abbia compiuto il 18° anno di età (L. n° 104/92, art. 14, comma 1, lettera c) richiamato nell’O.M. n° 90/2001, art. 11, comma 12 ).

Dato il carattere fortemente personalizzato delle prove d'esame del primo ciclo, l'ipotesi del mancato rilascio del diploma diviene estremamente residuale, nei soli casi in cui, l'alunno abbia svolto un PEI fin dall'inizio non finalizzato al conseguimento del diploma o non riesca a realizzare neppure gli obiettivi minimi personalizzati che, dopo successivi aggiustamenti siano stati ipotizzati.
Comunque l'alunno deve in ogni caso essere ammesso agli esami e questi debbono svolgersi onde poter ottenere, in mancanza del diploma, l'attestato con i crediti formativi raggiunti che legittima l'iscrizione al secondo ciclo. A proposito degli obiettivi personalizzati anche differenti da quelli dei compagni, di cui sopra, è opportuno far presente che per quanto possibile si deve tendere a fare acquisire agli alunni con disabilità le stesse competenze dei compagni (ad esempio la capacità di seriazione), però non necessariamente agli stessi livelli di apprendimento (riprendendo l'esempio si possono ordinare per livelli crescenti di apprendimento: oggetti, numeri interi, numeri frazionari o numeri irrazionali).
Se l'alunno con disabilità riesce a seriare solo oggetti, secondo l'obiettivo per lui fissato, merita lo stesso giudizio positivo attribuito ai compagni per i quali è prevista la competenza di saper seriare frazioni o numeri irrazionali.

 


Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (i programmi ministeriali), il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n° 90/2001, art. 15, comma 5 ), deve sceglie uno dei tre percorsi didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

  1. percorso normale: come tutti i compagni;
  2. percorso "semplificato" o “per obiettivi minimi”: cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1), che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio (ad esempio per un alunno minorato della vista è legittimo sostituire storia dell'arte (visiva) con sotria della musica; per un alunno con disabilità motoria alle mani è legittimo sostituire stenografia con informatica). L’“obiettivo minimo” da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari al 6) anche per gli altri compagni.
  3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.
    Il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato da diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n° 90/2001, art. 15 e per gli attestati ufficiali C.M. n° 125/01 ). L’O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera” il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti “senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti.”

Per quanto riguarda la valutazione, nei primi due percorsi possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni (L. n° 104/92, art. 16, comma 3); nel terzo percorso oltre a queste possibilità, anche le prove di valutazione possono essere differenziate.


Vedi anche le schede:
n° 269. Le nuove norme sulla valutazione (D.L. n° 137/08 convertito dalla L. n° 169/08 e C.M. n° 10/09)
n° 220. Il PEI differenziato non si applica nella scuola del primo ciclo 
n° 169. Conseguimento attestato o diploma conclusivo del Primo Ciclo (ex Licenza media)
n° 420. Fac-simile di modello di attestato dei crediti formativi per la 3° media
n° 105. Modelli ufficiali degli attestati dei crediti formativi delle scuole superiori (CM 125/01)


Pubblicato il 7/1/2009
Aggiornato il 24/10/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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