Scheda n.144.

Chiarimenti definitivi sui compiti dei “bidelli” (CCNL 2006-09, TAR Lazio 9926/07; Cassazione 22786/16)

  • Collaboratori Scolastici (ex Bidelli)

Già il CCNL 2003 aveva riformulato i compiti dei collaboratori scolastici (ex bidelli), abrogando le “funzioni aggiuntive”, sostituite con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per compiti di particolare responsabilità. Le stesse disposizioni sono state confermate nel CCNL 2006-2009, in particolare agli art. 47, 48 e nella Tab. A.

Per gli alunni con disabilità la Tabella A prevede definitivamente:

  • l’obbligo di provvedere all’assistenza nel periodo “immediatamente” (20/30 minuti) prima e dopo l’orario delle lezioni, in caso di anticipo o ritardo dei genitori o del pulmino;
  • nell’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa e per gli spostamenti al suo interno;
  • l’assistenza per l’igiene personale e per l’accompagnamento ai servizi igienici;
  • la “necessaria assistenza” durante la mensa.

Ai sensi dell’art. 47 del CCNL medesimo il collaboratore scolastico ha diritto ad un compenso, stabilito dal Consiglio d’Istituto, non può più rifiutarsi di prestare i compiti sopra indicati ed ha diritto ad un corso di formazione già previsto e finanziato con la Nota Min. Prot. n° 3390 del 30 novembre 2001 e successive integrazioni.
Qualora, in applicazione del CCNL dovessero verificarsi esigenze di personale superiori a quelle disponibili in base all’organico dei collaboratori scolastici, la Nota Min. del 5 maggio 2003 Prot. n° 57/vm che trasmette la bozza di Decreto sugli organici, i Dirigenti scolastici possono chiedere, eccezionalmente, al Direttore scolastico regionale un aumento dell’organico. Tale possibilità di richiesta di deroghe è stata confermata dall'art. 6 del D.I. trasmesso con la Nota Ministeriale del 5 maggio 2005 - Prot. n. 119/vm.
Si spera che questa volta il CCNL abbia risolto definitivamente le incertezze interpretative che hanno purtroppo determinato talora gravi disservizi ai danni degli alunni con handicap.
Comunque le famiglie dovranno segnalare immediatamente a questo Osservatorio eventuali episodi di mancato rispetto del CCNL.
Ciò anche in considerazione del fatto che, in applicazione dell’art. 35 comma 2 della Legge Finanziaria n° 289/2002 vi sarà una notevole contrazione negli organici dei collaboratori scolastici.
Ciò potrà determinare dei problemi alle singole scuole, anche perché correttamente le famiglie pretendono che per l’assistenza igienica intervengano collaboratori di sesso diverso.
Di qui il riferimento alle richieste di deroghe per gli organici di detto personale, sia pur eccezionale, sembra molto opportuna.


AGGIORNAMENTO del 9/11/2015

Alcuni collaboratori scolastici, purtroppo sostenuti anche da taluni sindacati, sostengono che essi hanno solo l'obbligo di "accompagnamento ai servizi igienici". Essi interpretano questa espressione contrattuale nel senso che debbono accompagnare gli alunni con disabilità sino alla porta dei servizi igienici ed al massimo accomodarli sul water, non essendo loro compito provvedere alla loro pulizia o al cambio del pannolino o addirittura a lavarli in caso di incontinenza sfinterica.

Se questa interpretazione fosse corretta, non si vede cosa farebbero in più rispetto a tutti i loro colleghi che non hanno l'incarico e non prendono l'aumento stipendiale, dal momento che la tabella A  del CCNL stabilisce che spetti a tutti i collaboratori scolastici l'accompagnamento negli spostamenti degli alunni con disabilità dentro i locali della scuola.

Inoltre è da chiedersi cosa significherebbe l'espressione contrattuale "cura dell'igiene personale" degli alunni con disabilità, compito spettante esclusivamente ai collaboratori scolatici incaricati a tal fine.

Infine, se fosse vera quella interpretazione, è da chiedersi chi altri dovrebbe compiere questi compiti di pulizia e che ulteriore tipo di specializzazione dovrebbe avere solo per svolgere la pulizia dell'alunno non autosufficiente.

Quanto detto mostra la pretestuosità dell'interpretazione.

Sul punto confrontare anche la sentenza del TAR Lazio, Sez. III quater, 10/10/2007, n. 9926.


AGGIORNAMENTO del 10/06/2016

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n° 22786/16 depositata il 30 Maggio 2016 ha confermato una condanna penale per “rifiuto d'atti d'ufficio” e il risarcimento del danno a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino ad una bimba con disabilità complessa.


Vedi anche le schede:

n° 526.I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità (Sent. Corte Cass. 22786/16)
n° 506. Come ottenere l’assistenza igienica dei collaboratori scolastici (ex bidelli)
n° 434. Organici di fatto di sostegno per l’a.s. 2013-14 (CM 18/13)
n° 365 L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, al pari dell’assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va assicurato all’alunno con disabilità (Sent. TAR Sardegna 34/12)


Pubblicato il 28/5/2003
Aggiornato il 10/6/2016Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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