Scheda n.544.

Censurate dalla magistratura le “classi pollaio” (TAR Campania 4706/16)

  • Diritto allo studio
  • Numero alunni per classe

Il TAR Campania ha censurato con la sentenza n° 4706/16 la formazione di classi con più di 20 alunni, se frequentate da alunni con disabilità, in violazione dell'art. 5, comma 2 del DPR n° 81/09.

È da precisare che tale norma stabilisce tale tetto massimo "di norma"; il che significa che può esservi qualche eccezione; gli uffici centrali e decentrati del Ministero dell'Istruzione però hanno troppo spesso intesa tale possibilità di eccezioni rimessa all'arbitraria discrezionalità dell'Amministrazione, motivando lo sforamento del tetto di 20 alunni per classe con motivi di carattere economico.

Intanto occorre far presente che le sentenze n° 80/2010 e n° 275/2016 della Corte Costituzionale hanno stabilito che il diritto all'inclusione scolastica non può essere violato dall'Amministrazione per motivi di vincoli di bilancio.

Bisogna inoltre far presente a tali Uffici che l'unica eccezione consentita è contenuta nello stesso DPR n° 81/09 all'art. 4 solo in caso di eccesso di iscrizioni ed in tal caso comunque il tetto sale al massimo a 22 alunni.

Gli uffici ministeriali e moltissimi Dirigenti scolastici fanno finta di ignorare tale art. 4 e sforano continuamente tale tetto massimo di 22 anche in caso di non eccesso di iscrizioni.

Finalmente alcune famiglie e l'ANIEF si sono ribellate a questa palese e persistente violazione della normativa ottenendo una decisione che riterrei epocale.


OSSERVAZIONI

Sino ad oggi quasi tutti i ricorsi contro l'Amministrazione scolastica riguardavano il ridotto numero di ore di sostegno assegnate. Adesso finalmente si comincia ad agire giudizialmente anche contro questa violazione normativa, che non è meno importante di quella, concernente il tetto massimo di 20 alunni per classe.

Anzi mi auguro che il numero dei ricorsi per questo motivo aumentino in modo esponenziale.

Infatti l'aumento delle ore di sostegno se si accompagna a “classi pollaio” rischia di provocare la delega del processo inclusivo da parte dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno, dal momento che, a causa dei troppi alunni cui badare, i docenti curricolari sono costretti a trascurare gli alunni con disabilità, facendo venire meno, per colpa dell'Amministrazione, la caratteristica basilare dell'inclusione e cioè la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti della classe.

Questa deriva di “classi pollaio” addirittura ha spinto alcune famiglie e collegi giudicanti  rispettivamente a richiedere ed assegnare un numero di ore di sostegno pari al numero delle ore di insegnamento (Vedi scheda n° 496. Il TAR della Toscana afferma la propria competenza in materia di ore di sostegno (Sent. 404/15))

Ciò, favorendo la delega ai soli docenti per il sostegno, contribuisce ulteriormente alla perdita della caratteristica dell'inclusione, come sopra detto.

Per questo plaudo a quanto hanno fatto contro le classi pollaio alcune famiglie e l'ANIEF e mi auguro che le cronache parlino sempre più spesso di decisioni come questa.

Grazie ad Orizzontescuola per aver dato diffusione a questa notizia che prelude ad una fase nuova della qualità dell'inclusione scolastica nel rispetto della normativa dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09; si tenga presente che i commi 7 ed 81 della l. n° 107/15 citati nel commento non impongono agli uffici ministeriali l'obbligo di classi poco numerose, ma solo la discrezionale decisione eventuale dei Dirigenti scolastici di ridurre il numero degli alunni per classe, mentre la norma del DPR n° 81/09, su cui si è basata la sentenza obbliga l'Amministrazione e tutti i suoi funzionari a rispettare tale ordine.


Pubblicato il 10/1/2017
Aggiornato il 11/1/2017Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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