Scheda n.406.

Ancora sulle prove INVALSI (Trib. Roma Sent. 16718/12)

  • Valutazione ed Esami

Il tribunale civile di Trieste con la sentenza n° 212 del 3 Luglio 2012 (commentata nella nostra scheda scheda n° 402. Il Tribunale di Trieste afferma la validità delle prove INVALSI (Sent. 212/12)) aveva rigettato il ricorso di un docente che riteneva invalido l'obbligo ribadito dal Dirigente Scolastico di effettuare le prove INVALSI per la valutazione comparata dei livelli di apprendimento in Italia rispetto agli altri paesi dell'OCSE. In quella circostanza il tribunale civile aveva ritenuto valido lo svolgimento delle prove sulla base della normativa vigente che non consente a singole scuole di contestare decisioni di carattere generale adottate dall'amministrazione scolastica, in quanto lo stesso Regolamento sull'autonomia scolastica DPR n° 275/99 prevede che il Ministero possa fare svolgere valutazioni nazionali di comparazione con altri Paesi.Interviene adesso la sentenza n° 16718/12 del 17/10/2012 del Tribunale Civile di Roma - Sez. Lavoro che, senza entrare nel merito sulla legittimità dello svolgimento di tali prove, ha condannato due dirigenti scolastici di Roma poichè, a seguito della proclamazione dello sciopero di un sindacato contro l'effettuazione di tali prove, hanno compiuto un'azione antisindacale sostituendo i docenti scioperanti con altri per consentire lo svolgimento delle prove INVALSI.


OSSERVAZIONILe due sentenze non sono in contrasto poichè hanno oggetti diversi: la prima riguarda la legittimità delle prove INVALSI, la seconda riguarda l'illegittimità di una condotta antisindacale.
Pertanto la seconda sentenza, senza per nulla entrare nel merito della validità delle prove INVALSI, si limita a constatare che, in presenza di uno sciopero, è illegittimo sostituire gli scioperanti con altri, cosa espressamente vietata dalla legge sullo sciopero.
La sentenza di Roma inoltre precisa che lo svolgimento delle prove INVALSI non è contemplato tra i casi di "servizi pubblici essenziali" che debbono essere comunque garantiti anche in caso di sciopero. Pertanto, se il legislatore o la contrattazione collettiva decidessero di introdurre tra i casi di servizi pubblici essenziali anche quello dello svolgimento delle prove INVALSI, la sostituzione di docenti scioperanti con altri non sarebbe più considerata attività antisindacale.


Pubblicato il 8/11/2012
Aggiornato il 22/4/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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