Scheda n.72.

Validità dei corsi di specializzazione biennali avviati dalle Università (DM 287/99)

  • Personale scolastico
  • Insegnanti di sostegno

Per rispondere al bisogno di insegnanti specializzati per il sostegno, la cui presenza era scemata in quasi tutte le graduatorie provinciali a causa della sospensione dei corsi gestiti da PRIVATI, il Ministero della P.I. con il D.M. n° 460/98 aveva autorizzato in via transitoria le Università a gestire corsi di specializzazione.
Talune università però si erano lanciate in una proliferazione incontrollabile di corsi, gestiti quasi tutti in convenzione con enti privati, molti dei quali erano gli stessi a causa delle cui irregolarità organizzative e culturali era stata effettuata la sospensione. La C.G.I.L. scuola aveva denunciato il probabile inizio di circa cinquecento corsi a costi altissimi per gli utenti e senza alcuna garanzia di serietà scientifica.
A seguito anche di numerose interrogazioni parlamentari erano intervenute alcune note del Ministero della P.I. e di quello dell’Università. Per porre ordine in questo delicato campo il Ministero della P.I. ha emanato in data 30 novembre il decreto n. 287 che, recependo i contenuti delle precedenti note ministeriali, stabilisce quanto segue ai fini della validità dei titoli della specializzazione conseguiti:

  1. i corsi possono essere istituiti esclusivamente dalle facoltà o dipartimenti che hanno avviato i corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria o le scuole di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria;
  2. i diplomi debbono recare gli estremi della nota del Provveditore agli Studi nella cui provincia viene attivato il corso, recante il fabbisogno di posti di sostegno a livello provinciale;
  3. sul diploma deve risultare la dichiarazione che il programma del corso biennale è conforme ai programmi ministeriali contenuti nel decreto n. 226 del 27 giugno 1995;
  4. qualora il corso di specializzazione sia gestito dall'Università in convenzione con soggetti privati, la convenzione deve essere stipulata ed attuata secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 4 della L. n° 104/92.

Ciò significa che, come è espressamente detto nel D.M. n° 287/99 all’art. 1 comma 1, i corsi debbono essere “istituiti, organizzati e gestiti” dalle Università che hanno i requisiti indicati nel precedente punto 1.
Esemplificando, “istituire” un corso significa l’adozione di una delibera del competente organo dell’Università “organizzare” significa che gli aspetti amministrativi (verifica delle firme dei corsisti) e finanziari (tasse) debbono essere direttamente curati dalle apposite segreterie ed uffici di ragioneria delle Università che debbono provvedere alle eventuali certificazioni, ab esse sul numero delle firme di presenza e rilasciare le ricevute per il pagamento delle tasse che vanno versate alle Università non agli enti convenzionati per la gestione; “gestire” i corsi in convenzione significa che la responsabilità scientifica e didattica degli stessi è dell’Università e del direttore del corso che deve essere docente universitario.
Solo a queste condizioni il Ministero della P.I. riconoscerà validità ai titoli di specializzazione per le attività di sostegno e per tutte le operazioni in cui è richiesto il prescritto possesso del titolo di specializzazione (graduatorie per supplenze, per trasferimenti, utilizzazioni etc). A questo punto si consiglia agli aspiranti al conseguimento di un titolo di specializzazione di farsi rilasciare dal direttore del corso o dal competente organo dell’Università che in base all’art. 1 del D.M. n° 287/99 debbono firmare il diploma, una dichiarazione che il corso sarà svolto secondo le indicazioni prescritte dal D.M. n° 287/99. Ciò, in caso di non validazione dei diplomi da parte del Ministero della P.I. costituirà un mezzo in mano ai corsisti per poter ottenere più rapidamente dal Tribunale il risarcimento dei danni sofferti.


Pubblicato il 6/12/1999
Aggiornato il 26/5/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
06/3723909
06/3722510
Email:osservscuola.legale@aipd.it