Tirocini per alunni con disabilità durante la frequenza scolastica (L. 92/12 e Linee-guida Stato-Regioni 24/01/2013)
- Inserimento lavorativo
- Alternanza scuola-lavoro
Molte scuole superiori da tempo fanno svolgere agli alunni, tra i quali anche quelli con disabilità, tirocini di lavoro e stage durante l'anno scolastico per periodi più o meno lunghi. Questa si è dimostrata una buona prassi che facilita l'orientamento degli alunni verso il mondo del lavoro al termine degli studi.
Tali tirocini e stage si realizzano sulla base di intese tra la scuola ed imprese.
A seguito dell'approvazione della L. n° 92/12 sulla riforma dei tirocini di lavoro sono sorti dei problemi che hanno messo in allarme gli offerenti le attività di tirocinio a conseguentemente le scuole. Infatti detta legge all'art. 1 comma 34 stabilisce che per il tirocinio di lavoro deve essere pagato un compenso, anche forfettario, al tirocinante ed il comma 35 stabilisce delle salate sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori; ciò, ovviamente, al fine di evitare forme di lavoro nero o comunque di sfruttamento dei lavoratori. (N.B. Alcune regioni, ad esempio la Puglia, con la L.R. n° 23/13 all'art. 6, escludono dall'obbligo del pagamento di un compenso, anche per i tirocini ordinari non curricuolari, le aziende che accolgono come tirocinanti persone che hanno già una forma di sostegno al redditto, come: ammortizzatori sociali, indennità d'accompagnamento, pensione, ecc.)
A seguito dell'obbligo di questo pagamento molte imprese, che prima favorivano tirocini "curricolari" a favore di alunni con disabilità nelle proprie strutture, adesso rifiutano tali opportunità alle scuole richiedenti.
Il problema è facilmente risolvibile sulla base di una segnalazione pervenutaci dalla sez. AIPD di Lecce. Infatti c'è stato segnalato l'Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 contenente le Linee-Guida per l'attuazione della L. n° 92/12 sui tirocini di lavoro. Detto accordo nel punto B) della Premessa espressamente esclude da tale normativa i tirocini curricolari come segue:
"Non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida:
a) i tirocini curricolari promossi da Università, Istituti Scolastici, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione;"
Pertanto i titolari delle imprese non debbono temere alcuna sanzione per non pagare agli studenti tirocinanti, con e senza disabilità, un compenso durante il tirocinio curricolare ed i Dirigenti Scolastici possono serenamente continuare a stipulare intese volte allo svolgimento di detti tirocini.
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AGGIORNAMENTO DEL 27/06/2014
Si allegano due modelli di convenzione utilizzati dall'AIPD Sez. di Lecce, che si ringrazia, e da noi riadattati con alcune note esplicative anche per altre Associazioni:
1. Modello Convenzione tirocinio Scuola (se il progetto è promosso solo da una scuola o una rete di scuole)
2. Modello Convenzione tirocinio Scuola con Associazione (se il progetto è promosso con il coinvolgimento di un'Associazione).
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Per la normativa dei tirocini lavorativi non scolastici nella Regione Lazio vedi la DGR 511/2013 che comprende anche le persone con disabilità.
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Vedi anche le schede:
n° 479. Percorsi sperimentali di istruzione e apprendistato (L. 128/14)
n° 202. L’alternanza scuola-lavoro nella scuola superiore
Pubblicato il 2/4/2014
Aggiornato il 14/7/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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