Scheda n.108.

Scuola dell’obbligo e alunni con disabilità ultradiciottenni (Sent. Corte Cost. 226/2001)

  • Diritto allo studio

La Sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01 rafforza il diritto all'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole dell'obbligo.

a) La sentenza ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 lettera c) della L. n° 104/92 nella parte in cui preclude la frequenza delle scuole dell'obbligo per otto anni ove l'alunno con disabilità abbia raggiunto il diciottesimo anno di età. Tale sentenza, pertanto, a differenza di quelle che annullano una norma di legge, non è definitiva ed ulteriori eccezioni di incostituzionalità possono esser e proposte contro lo stesso articolo, per profili diversi da quelli esaminati.

b) La sentenza non ha negato agli alunni con disabilità maggiorenni il diritto all'integrazione nelle scuole dell'obbligo, ma si è limitata a precisare che tale diritto sussiste per i minori nei corsi ordinari del mattino e per i maggiorenni nei corsi d'istruzione per adulti previsti dall'O.M. n° 455/97 la quale all'art. 4 comma 6, prevede che in tali corsi l'integrazione degli alunni con handicap "viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro normativo".

c) L'argomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età tra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni sono rafforzate dalla esplicitazione delle finalità dell'integrazione scolastica nelle "classi comuni" della scuola dell'obbligo che non risultavano con tanta chiarezza neppure nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87.

d) Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini vale sia per gli alunni con disabilità maggiorenni, sia per gli alunni con disabilità che abbiano superato il quindicesimo anno di età. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli alunni con disabilità che la  Corte non può nè vuole introdurre.

e) Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con disabilità maggiorenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuola obbligatoria, non può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste nell'ambito del Distretto Scolastico (o ambito territoriale equivalente) almeno un corso di istruzione.

In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con disabilità ai corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio ribadito espressamente nella sentenza.

f) Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti l'integrazione scolastica "nel rispetto dell'attuale quadro normativo" agli alunni con disabilità maggiorenni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, L. n° 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, L. n° 104/92. Spesso infine a comuni e Amministrazione scolastica incombe l'obbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio come da art. 13, comma 1, L. n° 104/92, e della L. n° 69/2000.


Pubblicato il 20/1/2011
Aggiornato il 28/11/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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