Verifiche – GLHO – Presenze dell’ASL (DPR 24/02/1994)
- Scuola-ASL-Enti locali: coordinamento e compiti
Alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) seguono verifiche all'interno dei GLH operativi, “se possibile con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)” (Atto di indirizzo, DPR del 24/02/1994 art. 6).
A tali verifiche partecipano i soggetti indicati al c. 6 art. 12 Legge n° 104/92: operatori delle USL e della scuola, famiglie. (Atto di indirizzo, DPR del 24/02/1994 art. 6).
È importante non confondere i GLH operativi, relativi ai singoli alunni portatori di handicap, con i GLH di Istituto - ora GLI - (Legge n° 104/92 art. 15 c. 2) che trattano di tematiche generali sull’inclusione di tutti gli alunni con BES in relazione alla singola scuola.
Che fare se il GLH non viene convocato?
Fare riferimento all’Atto di indirizzo DPR del 24/02/1994 e alla Legge n° 104/92 nel farne richiesta ai Direttori didattici o ai Presidi.
Vedere se ci sono leggi regionali sul diritto allo studio.
Vedere se tra Provveditorati/Enti locali/ASL sono stati stipulati Intese (strumento politico) e/o Accordi di programma (strumento giuridico più vincolante per l’esigibilità dei diritti, poiché indicano quali servizi e su quali disponibilità finanziarie le amministrazioni si impegnano a realizzare).
Che fare se gli operatori delle ASL non partecipano ai GLH con la motivazione che non rientra nel loro orario di lavoro (mattutino) o che sono oberati di impegni?
Fare riferimento al Provvedimento accompagnatorio della Legge finanziaria n. 549/95 art. 1 c. 17.
Tale norma modifica la Legge finanziaria (che vietava alle ASL di utilizzare personale specializzato) e afferma che la ASL può fare richiesta alla Regione e stipulare un accordo per prestazioni di questo tipo. Tale direttiva resta valida, dal momento che anche la Legge finanziaria per il 1997, n. 662 del 23/12/1996, all’art. 1 c. 46 stabilisce che il divieto di assunzioni e di prestazioni di opera professionale non si applica alle ASL.
Nelle leggi finanziarie successive è stata prevista la possibilità di stipula di contratti a termine con professionisti.
Comunque l'assenza di operatori delle ASL ai GLHO non invalida le loro decisioni come stabilito per il funzionamento degli organi collegiali della scuola dal DPR n° 416/74.
Comunque l'art. 7 del citato DPR del 24/02/1994 impone alla Regione di vigilare sulla sua effettiva attuazione. Pertanto, in caso di ripetute assenze degli operatori ASL, le famiglie, direttamente o tramite loro associazioni o il Sindaco, possono rivolgersi all'assessore regionale alla sanità per fare rispettare il DPR.
Comunque una garanzia stabile può essere costituita dalla stipula di accordi di programma in cui siano chiaramente precisati, tra i doveri delle ASL, anche quelli della partecipazione ad alcuni incontri annuali di GLH operativi.
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Vedi anche le schede:
n° 424. La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)
Pubblicato il 20/5/1999
Aggiornato il 31/3/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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