Scheda n.166.

Supplenze per il sostegno assicurate dalla Corte dei Conti (sent. 59/04 e nota 14991/09)

  • Personale scolastico
  • Insegnanti di sostegno

Mentre nella scuola materna ed elementare, in caso di assenze anche brevi dell’insegnante per il sostegno, i Dirigenti scolastici provvedono alla nomina di supplenti, nella scuola media e superiore attendono una assenza di 15 giorni per poter procedere alle nomine.

Ciò perché, in base alle ultime leggi finanziarie sino a 15 giorni di assenza il Dirigente deve provvedere a supplire gli assenti con i docenti della scuola.

Qualora nominino un supplente per un periodo inferiore a 15 giorni rischiano di pagare personalmente lo stipendio del supplente, in quanto esso costituirebbe un danno per l’erario.

La Corte dei Conti con la Sentenza n. 59/2004 ha chiarito in modo inequivocabile i limiti della responsabilità contabile alla quale va incontro un Dirigente.

La Sentenza ha dichiarato, infatti, non punibile un Dirigente condannato in 1° grado per avere nominato un supplente per un periodo inferiore a quello previsto dalle norme.

La Corte ha precisato che non si incorre in responsabilità contabile a due condizioni:

  1. che non vi siano nella scuola docenti con ore a disposizione da poter essere impiegati nelle supplenze;
  2. che, in tali circostanze, la nomina di un supplente esterno diviene indispensabile per non interrompere l’attività didattica della classe.

Pertanto la nomina, lungi da arrecare un danno all’erario, assicura alla scuola lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, che altrimenti rimarrebbero inadempiute.

Nello stesso senso si esprime da ultimo la Nota Ministeriale prot. n° 14991 del 6/10/2009.


OSSERVAZIONI

La Sentenza del 2004 e la Nota Ministeriale del 2009 sono importanti poiché, dando serenità ai Dirigenti scolastici consentono, soprattutto in caso di assenza dell’insegnante per il sostegno, l’immediata nomina di un supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Tali normative sono tanto più importanti, specie adesso che con la legge finanziaria del 2003 è stato stabilito che tutti i docenti che hanno una cattedra inferiore alle 18 ore, non possono avere più ore a disposizione, ma debbono essere impegnati sempre in attività di docenza dall’inizio dell’anno scolastico. Non vi saranno quindi più docenti con ore a disposizione e quindi la prima condizione posta dalla Sentenza si verificherà sempre.

Quanto alla seconda condizione, essa non può essere realizzata con talune prassi illegittime con le quali, in caso di assenza del docente, si suddivide la classe in più tronconi mandando gruppi di alunni in altre classi. Con ciò non si garantisce il diritto allo studio degli alunni, ma solo un loro parcheggio che, se può essere ammissibile nel solo giorno di una improvvisa assenza del docente, non può accettarsi nei periodi più lunghi. Anzi, ove questa prassi si prolungasse si potrebbero configurare sia l’interruzione di un pubblico servizio, sia il diritto al risarcimento dei danni per la mancata erogazione del servizio nei metodi e secondo l’orario delle lezioni fissate per legge.

Pertanto i genitori facciano presente ai Dirigenti scolastici l’esistenza della sentenza annotata e  della Nota del MIUR del 2009, al fine di affermare subito la nomina di un supplente ed, in particolare, anche per il sostegno.

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Vedi anche le schede:
n° 421. Pagamento supplenze brevi (Nota 8110/12)
n° 385. Obbligo di supplenze brevi (Note 3142/12 e 2446/12)
n° 346. Norme indirettamente riguardanti l'inclusione scolastica (CM 63/11)
n° 272. Vietato utilizzare per supplenze i docenti di sostegno (Direttive USR Puglia del 11/09/08 e USR Sicilia dell'08/01/09)


Pubblicato il 12/4/2010
Aggiornato il 31/3/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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