Scheda n.13.

Gite scolastiche (CM 291/92)

  • Diritto allo studio
  • Visite didattiche e gite scolastiche

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità la C.M. n° 291/92 art. 8 c. 2 così recita:

“si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” .

Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante per le attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori scolastici) o anche altre persone, eventualmente indicate anche dalla famiglia.
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.
In caso negativo, bisogna insistere col Capo d’Istituto e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla L. n° 104/92 e dalla C.M. n° 291/92.

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Vedi anche le schede:
n° 380. Precisazioni circa la normativa relativa alle gite e visite d’istruzione (Nota 2209/12)
n° 119. Ribadito il diritto alle gite scolastiche


Pubblicato il 22/6/1998
Aggiornato il 31/3/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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