Scheda n.247.

Innalzamento biennale dell’obbligo di istruzione

  • Riforma della scuola

La Legge n° 296 del 2006 all'art. 1, commi 622 e 624 ha reintrodotto il biennio di obbligo di istruzione di scuola superiore, introdotto dalla Legge n° 9 del 1999 che era stato sostituito con il diritto-dovera all'istruzione e alla formazione dalla Legge n° 53 del 2003 (Riforma Moaratti).
Il Regolamento applicativo è stato emanato con il D.M. n° 139 del 22 agosto 2007.
Il Decreto Interministeriale Istruzione-Lavoro del 29/11/2007 prevede la possibilità di adempimento dell'obbligo di istruzione anche con i percorsi misti di istruzione e formazione professionale regionale.
Le linee guida per la sua attuazione sono state dettate con il D.M. del 27/12/2007.
Occorre tener presente che l'impianto della Riforma poggia su un intreccio traconoscenze disciplinari, abilità personali e competenze che vanno acquisite al termine del biennio. Questi 3 aspetti formativi degli studenti vanno realizzati secondo i 4 assi culturali (indicati nel D.M. n° 139/07) concernenti rispettivamente: l'area dei linguaggi, larea matematica, l'area scientifico-tecnologica e larea storico-sociale. Al termine del biennio gli alunni possono scegliere uno qualunque degli indirizzi di scuola superiore o corsi di fromazione professionale o percorsi misti di istruzione e formazione professionale, in modo da poter conseguire entro il 18° anno di età o il Diploma di scuola superiore o una qualifica professionale o entrambi.
La Riforma si svolge attualmente in fase sperimentale.
Si riportano starlci degli articoli più interessanti anche per gli alunni con disabilità:

Per quanto riguarda l'orientamento e il recupero degli alunni l'Art. 3 specifica:
[omissis]
"Nella promozione del successo scolastico e formativo e nella lotta alla dispersione di tanti giovani è determinante un'efficace azione di orientamento che può essere realizzata a partire da una collaborazione rafforzata tra scuola del primo e del secondo ciclo.
[omissis]
"Queste azioni richiedono:
[omissis]
- il coinvolgimento delle famiglie e degli stessi studenti, con particolare attenzione a quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno per realizzare le loro potenzialità;
- una programmazione didattica ed educativa centrata sui processi di apprendimento e misurata sui livelli di ingresso e sui diversi ritmi e stili cognitivi degli studenti."

Per quanto riguarda la formazione dei docenti l'art. 4 fissa, tra gli altri i seguenti obiettivi formativi:
[omissis]
- condividere il senso della nuova prospettiva educativa fondata sul concetto di competenza e collegata ai saperi e agli assi culturali, superando così la dimensione settoriale dell'insegnamento;
- individuare metodologie idonee per collegare saperi disciplinari e gli assi culturali al fine di acquisire le competenze chiave."

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli studenti l''art. 5 stabilisce che:
[omissis]
L'obiettivo è quello di coniugare l'accertamento dei livelli di conoscenza disciplinare con la verifica dei livelli di competenza acquisita dagli studenti, che diventano protagonisti consapevoli del processo valutativo.
[omissis]
Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un costante lavoro collegiale dei docenti per individuare e sperimentare metodologie didattiche (in particolare di carattere laboratoriale) e modelli di valutazione coerenti con un impianto culturale e pedagogico centrato sugli assi e sulle competenze.
In questa fase di prima attuazione del nuovo obbligo di istruzione, rimangono vigenti, per la valutazione, i riferimenti normativi contenuti nel regolamento dell'autonomia scolastica (Decreto del RPesidente della Repubblica n. 275/1999), nonchè nella periodica Ordinanza Ministeriale sugli scrutini ed esami.


OSSERVAZIONI
Questo blocco di normativa non fa esplicito riferimento agli alunni con disabilità. Però essa richiama altre norme che invece fanno esplicito riferimento ad essi e quindi anche la presente normativa deve tener conto dei prinicipi dell'integrazione scolastica di tali alunni.
In particolare si deve tener conto delle seguenti norme:

- Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato degli alunni con handicap, anche in situaizone digravità, ad essere integrati nelle scuolesuperiori.
- gli artt. 12 e 13 della Legge n° 104/92 ai fini dell'impostazione del progetto di integrazionescolastica con tutti i diritti ad esso connessi;
- l'art. 42 del D.M. n° 331/98 ai fini dell'impostazione del ProgettoDidattico da parte di tutt igli insegnanti della classe;
- l'art. 4 comma 2 lettera c) del DPR n° 275/99 sull'autonomia scolastica
- l'art. 16, commi 1 e 3 della Legge n° 104/92 sulla valutazione degl ialunni e le norme applicative quali l'O.M. n° 90/01 art. 15, nonchè l'art. 17 delle Ordinanze sugli esami di stato conclusive degli studi (Vedi scheda n. 223).


Pubblicato il 15/1/2008
Aggiornato il 5/2/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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