In mancanza di leggi regionali le Province sono obbligate a fornire trasporto gratuito per la frequenza delle scuole superiori da parte di alunni con disabilità (CdS 213/08)
- Scuola-ASL-Enti locali: coordinamento e compiti
- Trasporti
In mancanza di leggi regionali le Province sono obbligate a fornire trasporto gratuito per la frequenza delle scuole superiori da parte di alunni con disabilità.
L’annosa questione di chi debba fornire il trasporto gratuito agli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, sembra finalmente giunta ad un chiarimento definitivo.
Dopo numerose sentenze dei Tribunali civili ed amministrativi ed un recente parere della Corte dei conti della Lombardia, giunge ora, sollecitato dall’ Anci il Parere della I sez. consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20/02/2008.
L’ANCI, di fronte all’ostinato rifiuto di talune Province e dell’UPI di accettare la competenza provinciale sancita dall’art. 139 del D.Lvo n° 112/98, si è rivolta al Consiglio di Stato per un Parere.
Talune Province continuano a sostenere che la L. n° 328/00 all’art. 14 attribuisce ai soli Comuni l’obbligo di garantire la realizzazione del progetto globale di vita delle persone con disabilità, compreso il percorso scolastico e quindi, secondo loro, anche il trasporto gratuito nelle scuole superiori.
Però il Consiglio di Stato fa osservare che lo stesso art. 1 comma 3 L. n° 328/00 stabilisce che le competenze degli enti locali sono determinate in base al D.Lvo n° 112/98 ed alla L. n° 328/00.
Però il Consiglio di Stato fa presente che, successivamente a tali norme statali, è intervenuta la modifica della Costituzione operata con la Legge costituzionale n° 3/01 che attribuisce in via quasi esclusiva alle regioni la competenza legislativa in materia organizzatoria concernente la sanità, la scuola ed i servizi sociali.
Conseguentemente, dice il Consiglio di Stato, solo nelle Regioni, che abbiano approvato una specifica legge in materia, si deve seguire quanto stabilito da tale legge; ad es. l’Emilia Romagna ha attribuito il trasporto gratuito ai Comuni anche per le scuole superiori.
Ma dove una regione nulla abbia stabilito con apposita legge in materia, deve applicarsi l’art. 139 del D.Lvo n° 112/98 che pone a carico delle Province tali compiti.
Osservazioni
E’ appena da precisare che, se una Regione approverà una nuova legge che attribuisca ai Comuni i compiti attualmente imposti alle Province, queste Province non potranno, appena approvata la legge, cessare dal fornire tale servizio di trasporto gratuito, ma dovranno attendere che i Comuni si attrezzino, pretendendo annualmente da essi il rimborso delle somme erogate e che, dopo la legge regionale, sono a carico dei Comuni.
Come ha precisato la Sezione della Corte dei Conti della Lombardia, la cessazione dell’erogazione del servizio di trasporto gratuito da parte delle Province, in tal caso, assumerebbe i connotati dell’interruzione di un pubblico servizio.
Finalmente comincia, in questa questione, ad emergere il diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito, che non può essere subordinato alle liti fra enti locali per motivi di tagli alla spesa pubblica e di risparmi.
Vedi pure le schede normative:
n° 205. Il TAR di Salerno riafferma il diritto al trasporto gratuito alle scuole superiori a carico della provincia (sent. 167/06)
n° 261. Il Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale, ribadisce l’obbligo delle Province ad assicurare il trasporto gratuito nelle scuole superior (2361/08)
n° 431. Consolidato il diritto al trasporto ed all’assistenza nelle scuole superiori (TAR Brescia 1046/11)
n° 442. Ribadito dal CdS l’obbligo delle province a fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione (CdS 3950/13 e 3953/13)
n° 445. Triplice vittoria sul trasporto gratuito
Pubblicato il 7/4/2008
Aggiornato il 15/12/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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