La Corte Costituzionale garantisce i permessi retribuiti anche al convivente more uxorio (sent. 213/16)
- Aspetti Socio-Assistenziali
Una lavoratrice dipendente da un'ASL ha invocato il diritto ai 3 giorni di permesso retribuito per dover assistere il proprio compagno convivente con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n° 104/92.
La ASL inizialmente ha concesso i permessi, ma dopo alcuni anni ha revocato la concessione chiedendo la recupero delle somme corrispondenti alla retribuzione dei giorni di assenza dal lavoro.
L'interessata ha resistito a tale richiesta avanti al Tribunale del Lavoro, il quale ha sollevato la questione di incostituzionalità "dell'art. 33 comma 3 della l. n° 104/92, come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n° 183/10 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado".
La Corte con la Sentenza n° 213 del 5/7/2016, depositata il 23/09/2016 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che diverrà esecutiva il giorno successivo a tale pubblicazione, ha accolto l'eccezione di incostituzionalità introducendo tra i beneficiari dei permessi retribuiti anche il convivente more uxorio da molto tempo.
La Corte ha ritenuto violati 3 articoli della Costituzione: il 2, il 3 e il 32.
a) La norma è incostituzionale con riguardo all'art. 2 perchè non tiene conto dei diritti della persona con disabilità nell'ambito della "formazione sociale" (famiglia di fatto) nella quale si svolge la sua personalità. Infatti con la famiglia di fatto la persona con disabilità instaura dei rapporti affettivi dei quali la norma censurata non tiene alcun conto ai fini della sua assistenza.
b) Con riguardo all'art. 3 non vi è violazione del principio di eguaglianza con la famiglia legittima, ma irragionevolezza della norma che addirittura preferisce far prestare assistenza dagli affini di terzo grado anzichè dal convivente more uxorio.
c) Riguardo all'art. 32 la norma viola direttamente lo stesso in quanto non tutela sufficientemente il diritto alla salute escludendo dall'assistenza la persone affettivamente più vicina all'interessato quale il convivente more uxorio.
OSSERVAZIONI
La sentenza sembra poter sollevare un ampio dibattito, non tanto perchè si possa ritenere che abbia voluto parificare ai diritti dei coniugi legali quelli di una convivenza di fatto, quanto perchè amplia notevolmente la concessione dei permessi retribuiti.
Invero, alla luce della sentenza, ormai tali diritti debbono essere concessi alle coppie di fatto eterosessuali di cui alla l. n° 76/2016, nonchè anche a quelle omosessuali regolate dalle riunioni civili di cui alla medesima legge.
Ovviamente questa estensione amplierà notevolmente la platea dei beneficiari. Per individuare i beneficiari delle unioni civili sarà sufficiente la registrazione dell'atto di unione civile; per le coppie di fatto eterosessuali sarà sufficiente la dichiarazione anagrafica resa ai sensi degli articoli 4 e 13, comma 1, lett. b) del DPR n° 223/89.
A questo punto sia consentito avanzare un dubbio: dal momento che la sentenza insiste molto sul diritto della persona con disabilità ad essere assistito alla luce dell'art. 2 della Costituzione dove si parla di "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", è da far presente che lo stesso art. 2 riconosce il diritto della persona anche come singolo e tale diritto all'assistenza potrebbe essere anche soddisfatto tramite delle prestazioni di volontariato di cui alla l. n° 266/91 che la sentenza n° 75/92 della Corte Costituzionale riconosce come la più alta forma di solidarietà sociale richiamata dallo stesso art. 2 della Costituzione.
Al fine quindi di ampliare il dibattito su questi aspetti, c'è da chiedersi se una tale deriva estesa anche ai volontari non possa dar luogo ad una alluvione di richieste di permessi tra i quali sarebbe sempre più difficile individuare quelle legittime da quelle puramente fittizie o illegittime.
Onde evitare ciò c'è infine provocatoriamente da chiedersi se lo strumento dei permessi retribuiti sia ancora un valido mezzo di tutela o se non convenga limitarsi ai soli due anni di congedo retribuito, che è già alternativo ai permessi giornalieri ed è frazionabile.
Pubblicato il 26/9/2016
Aggiornato il 27/9/2016Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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