Scheda n.325.

Esito positivo per la prima azione antidiscriminatoria per il sostegno scolastico (Ord. Trib. Milano 10/01/2011)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

Riportiamo un articolo di Salvatore nocera pubblicato sul sito www.superando.it

La LEDHA di Milano ha sostenuto numerose famiglie in una citazione al Tribunale civile per ottenere il ripristino delle ore di sostegno ridotte all’inizio del corrente anno.

Per la prima volta però non è ricorsa al TAR, procedura ormai consolidata, ma ha tentato una nuova strada , quella del ricorso alla L. n° 67/06 contro le discriminazioni ai danni di persone con disabilità. Come tutte le prime volte, la cosa non era facile, poiché non si sapeva se la Magistratura civile avrebbe riconosciuto la legittimazione dell’Associazione a tutelare i diritti delle persone con disabilità e se  avrebbe ravvisato la riduzione di ore di sostegno come discriminazione.

L’Ordinanza del Tribunale civile di Milano del 10/01/2011 ha pienamente accolto le richieste e si legga l’importante commento dell’Avv. De Luca della LEDHA cliccando qui.


OSSERVAZIONI

Nel ringraziare la LEDHA ed i suoi avvocati per la coraggiosa iniziativa giudiziaria, mi limiterò solo a qualche piccola nota aggiuntiva.

E’ in primo luogo da salutare positivamente come la prima applicazione della L. n° 67/06 in materia di inclusione scolastica sia andata a segno, costituendo un precedente assai rilevante, anche per le argomentazioni svolte dal tribunale.

Esso infatti ha argomentato sulla base della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che ribadisce nell’art. 24 il diritto all’inclusione scolastica da noi sancito  già dalla L. n° 104/92. Il Tribunale ha molto basato la propria decisione sulla sentenza della Corte costituzionale n° 80/10 secondo la quale il nucleo essenziale diun diritto costituzionalmente garantito, come quello allo studio, non può essere condizionato da ragioni di bilancio e rimane pienamente esigibile tramite la Magistratura.

Il Tribunale ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate l’anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico ma solo per ragioni di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità. Ha anzi precisato che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe; ma avere ridotto solo quelle di sostegno agli alunni con disabilità li pone in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.

Nell’Ordinanza c’è però un ragionamento sottointeso che è, a mio avviso, opportuno  fare emergere: oggetto della richiesta era il ripristino del numero delle ore di sostegno dell’anno precedente. Su questo si è pronunciato il Tribunale imponendo all’Amministrazione scolastica di restituire agli alunni ricorrenti il numero delle ore che era stato illegittimamente e discriminatoriamente ridotto.

Ciò significa che la procedura discriminatoria è certamente percorribile in caso di riduzione di ore di sostegno. Rimane da verificare se i Tribunali civili ravviseranno in futuro la stessa discriminazione in caso di assegnazione fin dall’inizio di uno scarso numero di ore di sostegno, cosa più complessa da dimostrare come discriminazione.

Io ritengo che anche in questa ipotesi possa raffigurarsi la discriminazione a causa del  ridotto numero di ore rispetto ai bisogni dell’alunno; però  occorrerà dimostrare il fabbisogno effettivo del numero di ore, mentre nel caso di riduzione la cosa è meno difficile.


Scarica la scheda in formato PDF stampabile


Pubblicato il 8/2/2011
Aggiornato il 5/12/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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