Scheda n.529.

Riflessioni su aspetti problematici nella valutazione del profitto degli alunni

  • Valutazione ed Esami

Sino a qualche anno fa dottrina e giurisprudenza erano concordi sulla circostanza che i tribunali non potessero entrare nel merito delle valutazioni di scrutinio o delle commissioni di esame, dal momento che tali valutazioni sono frutto di "discrezionalità tecnico-professionale" dei docenti su cui la magistratura non potesse entrare.

Negli ultimi anni però, ferma restando l'insindacabilità del merito delle valutazioni del profitto degli alunni, la magistratura ha di fatto aggirato tale divieto intervenendo sulle procedure da cui dipende l'esito di valutazione.

Sembra pertanto opportuno, alla luce anche della più recente giurisprudenza, prospettare alcuni problemi ed alcune possibili soluzioni:

1. Valutazione nel primo ciclo

La valutazione iniziale degli apprendimenti degli alunni, oggetto di attenzione a livello pedagogico e didattico, è entrata nell'analisi della giurisprudenza, soprattutto per la scuola del primo ciclo con riguardo agli alunni con disabilità. Infatti la l. n° 104/92 all'art. 16 comma 2 , stabilisce che

"sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."

Ciò va inteso nel senso che, ove siano acclarati i progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, la valutazione debba essere positiva. Di qui la necessità di una valutazione relativa ai livelli iniziali degli apprendimenti. Da ciò deriverebbe che, qualora vi fosse una valutazione finale negativa, senza un preventivo confronto tra la valutazione dei livelli iniziali e quelli finali degli apprendimenti, la valutazione negativa potrebbe essere impugnata avanti al TAR per violazione di legge.

L'O.M. n° 90/01 all'art. 11 comma 11 stabilisce che gli alunni con disabilità

"possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato".

Conseguentemente, qualora nel PEI sia indicata la necessità di tali prove differenziate e queste non siano state utilizzate, l'eventuale valutazione negativa potrebbe essere impugnata avanti al TAR per violazione ditale norma.

 

2. Svolgimento delle prove equipollenti

Nella scuola del secondo ciclo agli alunni con disabilità che svolgono un PEI semplificato o come quello della classe, l'art. 16, comma 3 della stessa l. n° 104/92, riconosce il diritto ad avvalersi di prove equipollenti. Ai sensi del DPR n° 323/98 art. 6 comma 1 le prove equipollenti

"possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame."

Conseguentemente, qualora nel PEI dell'alunno con disabilità sia stata indicata la necessità di prove equipollenti e nel documento del 15 maggio sia comunque presente tale richiesta, se le prove durante l'anno o durante gli esami si svolgono senza l'utilizzo di prove equipollenti, la valutazione negativa può essere impugnata per violazione delle norme citate.

3. Tempi più lunghi, uso di strumenti tecnologici e diritto all'assistenza

Sempre il comma 3 dell'art. 16 della l. n° 104/92 fa presente che per gli alunni con disabilità del secondo ciclo sono consentiti

"tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

L'art. 6 comma 1 del DPR n° 323/98 stabilisce che per lo svolgimento delle prove la commissione d'esame

"si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico."

Ciò significa che l'assistenza può essere prestata sia dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che dagli insegnanti per il sostegno secondo quanto indicato nella relazione del 15 maggio.

Il successivo comma 4 dello stesso art. 16 della l. n° 104/92 prevede "l'uso degli ausili loro necessari".

Conseguentemente, qualora una o più di queste agevolazioni siano previste nel PEI o nella relazione del 15 maggio e non vengano consentite durante le prove d'esame, l'eventuale esito negativo può essere impugnato avanti al TAR per violazione di queste norme.

4. Alunni con DSA o altri BES

La l. n° 170/10 per gli alunni con DSA e la Direttiva del del 27/12/2012 per gli alunni con altri BES, stabiliscono che il loro PDP possa prevedere per lo svolgimento delle prove la presenza di strumenti compensativi o misure dispensative.

Nella specie, per i soli alunni con DSA, la dispensa della prova scritta di lingua straniera, compensata con lo svolgimento di prove orali.

Conseguentemente, qualora tali misure siano previste nel PDP di tali alunni e non vengano consentite durante lo svolgimento delle prove, l'eventuale valutazione negativa può essere impugnata avanti al TAR per violazione delle norme citate (vedi schede normative n° 408. DSA: la scuola deve rispettare il progetto didattico personalizzato elaborato dal consiglio di classe (TAR Liguria 1178/12) e n° 409. Anche il TAR Toscana e TAR Molise annullano una bocciatura in caso di DSA (TAR Toscana 1719/12 e TAR Molise 612/13)).

5. Valutazione con voto determinante del Dirigente Scolastico o del Presidente della Commissione d'esame

La giurisprudenza ha anche affrontato il caso di una delibera di non ammissione agli esami di un alunno non con disabilità in cui in sede di scrutinio sia stato determinante il voto del Dirigente Scolastico. Il TAR ha stabilito che, non essendo il Dirigente Scolastico un docente della classe e che quindi non conosceva direttamente l'alunno, il suo voto negativo dovesse essere sufficientemente motivato, ma, in assenza di tale sufficiente motivazione, ha annullato il giudizio negativo di non ammissione agli esami.

E' da ritenere per interpretazione estensiva che lo stesso criterio delle sufficiente motivazione debba essere applicato anche alle valutazioni negative con il voto determinante del presidente della Commissione d'esame conclusivo sia del primo che del secondo ciclo di studi.

6. Collegialità durante lo svolgimento dei colloqui

Qualora, in presenza di una valutazione finale negativa agli esami di un alunno con e senza disabilità, si dimostri (ad esempio con prova fotografica  o filmata o con prova testimoniale) che l'alunno abbia svolto il colloquio in presenza solo di alcuni membri della commissione e non della commissione al completo, l'eventuale valutazione negativa può essere impugnata per violazione del principio legale della collegialità.

7. Valutazione da parte dei docenti per il sostegno

Gli art. 2, 4  e 6 del DPR n° 122/09 stabiliscono che:

  1. i docenti per il sostegno qualora siano più di uno assegnato allo stesso alunno con disabilità, debbono esprimere tutti insieme un unico voto per quell'alunno;
  2. dovendo essi pure votare per tutti gli altri alunni della classe, è da ritenere che, se siano più di uno nella stessa classe, tutti insieme debbono esprimere un solo voto per ciascun alunno senza disabilità della classe. Ciò per coerenza con il principio fissato delle norme al punto 1.
  3. dal momento che le norme sopra citate stabiliscono espressamente che oggetto di valutazione da parte dei docenti per il sostegno siano globalmente i quattro parametri indicati all'art. 12 comma 3 della l. n° 104/92, e cioè crescita negli apprendimenti (nella loro globalità), nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni, è da ritenere che in mancanza di una motivazione che faccia riferimento a tali parametri la valutazione negativa, in cui il voto di tali docenti risulti determinante, potrebbe essere annullata dal TAR.

Trattandosi di materia assai complessa e problematica, si invitiamo gli eventuali lettori a suggerire altri casi e altre soluzioni, in modo da aprire un più approfondito dibattito.


Pubblicato il 14/7/2016
Aggiornato il 21/4/2017Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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