Scheda n.369.

Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi (TAR Lazio sent. 2199/12)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

Dal momento che le spese dei ricorsi singoli sono sempre più cresciute, le famiglie si vanno sempre più organizzando per proporre ricorsi collettivi, cioè relativi a numerose situazioni simili che ovviamente costano singolarmente di meno.
Così il Coordinamento Scuole Elementari di Roma ha effettuato una raccolta fondi con i quali 13 famiglie di Roma hanno proposto un ricorso collettivo al TAR Lazio per ottenere il rapporto 1 a 1 nei casi di grave disabilità certificata.
Il ricorso ha avuto esito positivo con la sentenza n° 2199 depositata il 5 marzo 2012. Elementi fondamentali per l'accoglimento del ricorso sono stati la certificazione di grave disabilità ai sensi del comma 3 art. 3 della L. n° 104/92, la Diagnosi Funzionale da cui risultano i bisogni educativi dei singoli alunni, la richiesta del massimo delle ore di sostegno e la sentenza n° 80/2010 della Corte Costituzionale che garantisce il diritto a tale rapporto nei casi certificati di gravità.
Per accelerare i tempi della decisione in modo tale da poter ottenere entro il corrente anno scolastico le ore pretese, le famiglie hanno rinunciato al risarcimento dei danni anche non patrimoniali che avrebbe comportato accertamenti e ritardi nella decisione.
La sentenza oltre ad assegnare il rapporto 1 a 1 per tutti i casi richiesti, ha condannato anche l'Amministrazione Scolastica al rimborso delle spese legali.

OSSERVAZIONI

Se si diffonde questa prassi processuale, il numero dei ricorsi crescerà in modo esponenziale con conseguenti condanne dell'Amministrazione.
Ciò dovrebbe convincere sempre più l'Amministrazione ad operare con una buona formazione iniziale ed obbligatoria in servizio di tutti i docenti curricolari, dimostrando così che non è il sostegno l'unica o principale risorsa per l'attuazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, ma che, secondo la pluridecennale cultura e prassi dell'integrazione scolastica, la risorsa principale deve essere costituita da tutti gli insegnanti della classe, collaborati dagli insegnanti di sostegno.Conseguentemente, come più volte si è detto, le singole classi dove sono presenti alunni con disabilità debbono rigorosamente rispettare il tetto di 20 alunni fissato dall'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, eccezionalmente aumentabile fino a 22 a seguito dell'art. 4 dello stesso DPR.In mancanza di queste due indilazionabili operazioni che l'Amministrazione deve compiere, crescerà  sempre più il numero dei ricorsi al TAR, potendo anche diminuirne i costi, consolidando la logica perversa della delega dell'integrazione scolastica al solo insegnante per il sostegno.


Vedi anche la scheda n° 387. Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno (TAR Lazio 5123/12)


Pubblicato il 6/3/2012
Aggiornato il 15/12/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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