Scheda n.371.

Il TAR Liguria afferma il diritto al sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico (Sent. 350/12)

  • Diritto allo studio
  • Insegnanti di sostegno

La Sentenza n° 350/2012 del TAR Liguria ha riconosciuto ad un alunno con grave disabilità di 2 media, al quale erano state ridotte da 18 a 15 le ore di sostegno, il diritto per l'anno in corso e quello conclusivo del primo ciclo il diritto al sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica.

Il TAR si è basato, oltre che sulle norme citate in ricorso (Costituzione L. n° 104/92), anche  sulla sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale e sulla sentenza n° 2231/10 del Consiglio di Stato che non escludono tale possibilità.

La sentenza, basandosi su un accertamento sanitario ordinato,  ha inoltre stabilito che, non essendovi prognosi di miglioramento dello stato di salute dell'alunno per il prossimo anno, le ore di sostegno in deroga massima vadano assegnate anche per l'anno successivo conclusivo degli studi del primo ciclo. Il tutto, ha precisato, senza contemporanea riduzione delle ore di sostegno assegnate ad altri alunni con disabilità.

Ha invece negato il diritto al mantenimento dello stesso docente di sostegno per l'anno successivo, ostandovi il diritto al lavoro di altri docenti che avrebbero potuto avere punteggi superiori in base alla graduatorie.


OSSERVAZIONILa sentenza si segnala per la conferma dell'orientamento ormai consolidato al diritto alle deroghe nei casi certificati di gravità.

Da sottolineare positivamente il riconoscimento del diritto allo stesso numero di ore di sostegno per l'anno successivo, sino alla fine del grado di studi, se è accertato che non vi sono possibilità di miglioramenti; e ciò in contrasto con quanto aveva invece affermato in modo un po' troppo frettoloso la sentenza n° 2231/10 del Consiglio di Stato.

Lascia invece perplessi, come si è già sottolineato per altre sentenze, l'affermazione che il sostegno sia l'unica risorsa per l'integrazione scolastica e la mancanza di qualunque riferimento al ruolo didattico dei docenti curricolari, sia pure in via di principio.
È vero che l'amministrazione scolastica non è in grado di provare che i docenti curricolari ricevano una formazione iniziale e/o in servizio idonea a svolgere tale compito, però la deriva della giurisprudenza degli ultimi anni, che si concentra solo sull'insegnante per il sostegno, crea preoccupazioni per l'affievolimento della stessa logica dell'integrazione costituita dalla presa in carico di tutto il consiglio di classe.

Discutibile infine è il mancato accoglimento della richiesta alla continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno in forza del pari diritto al lavoro di altri docenti e del diritto alla scelta alla sede del posto di lavoro.
Infatti la conferma dell'attuale docente per continuità non preclude il diritto al lavoro di altri docenti, ma solo il loro diritto alla scelta di quella sede, se collocati in posizione migliore in graduatoria.
L'attuale decisione del TAR Liguria contrasta con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale già con la sentenza n° 345/01 aveva affermato che nell'assegnazione del docente per il sostegno l'Amministrazione Scolastica può anche prescindere dalle graduatorie quando ciò giovi all'interesse dell'alunno e con la sentenza n° 3104/2009 aveva recentemente stabilito che l'Amministrazione Scolastica, nell'interesse dell'alunno, ha l'obbligo di garantire la continuità didattica dell'insegnante di sostegno, obbligo affermato anche nei confronti degli Enti Locali per la nomina degli assistenti educativi.


Vedi anche le schede:
n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)
n° 298. Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno (Sentenza 2231/10)
n° 369. Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi (TAR Lazio sent. 2199/12)


Pubblicato il 12/3/2012
Aggiornato il 28/5/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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