Alcune ASL torinesi vogliono essere più papiste del papa
- Scuola-ASL-Enti locali: coordinamento e compiti
Pubblichiamo il seguente commento al fine di prevenire il ripetersi di casi analoghi a quelli denunciati nei confronti di alcune ASL torinesi.
Un recente articolo della Stampa di Torino sta diffondendo una notizia che crea disorientamento anche negli organi locali del Ministero dell’Istruzione: alcune AASSLL pretendono siano applicate alle certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica le recenti norme sull’accertamento medico-legale dell’invalidità civile.
Il fatto è questo: il decreto-legge n° 78/09, convertito dalla L. n° 102/09, all’art. 20 ha previsto due nuove norme per l’accertamento dell’invalidità civile e cioè ha previsto che le commissioni medicolegali siano integrate da un medico dell’INPS ed inoltre ha introdotto una procedura telematica con la quale il medico di famiglia richiede all’INPS un codice, col quale l’interessato, sempre on-line, chiede all’INPS la fissazione della visita.
Questa procedura sino ad oggi ha riguardato esclusivamente gli accertamenti per il riconoscimento dell’invalidità civile e non ha mai riguardato l’accertamento di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica.
Però la L. n° 111 del 2011 all’art. 19 comma 11 ha previsto che anche per l’accertamento di disabilità ai fini scolastici la commissione dell’ASL debba essere integrata da un medicolegale dell’INPS. Di qui alcune AASSLL torinesi hanno dedotto la necessità che si applichi totalmente la nuova procedura di accertamento prevista dal decreto-legge n° 78/09, convertito dalla L. n° 102/09.
Se fosse corretta questa interpretazione, si avrebbero le conseguenze denunciate sull’articolo della stampa e cioè che i medici di famiglia torinesi chiedono un compenso di 60 euro per l’apertura delle pratiche ed i tempi di accertamento della disabilità contemporanei a quelli dell’invalidità civileslitterebbero di moltissimo, non consentendo alle famiglie di avere le certificazioni in tempo utile per le iscrizioni e quindi per ottenere in tempo utile i docenti per il sostegno e gli altri servizi necessari all’integrazione scolastica, come assistenti per l’autonomia e la comunicazione, trasporto gratuito a scuola, etc.
Io concordo con quanti, anche al Ministero dell’Istruzione, ritengono che l’interpretazione di queste AASSLL torinesi sia eccessiva. Infatti la L. n° 111 del 2011 si limita a prevedere l’obbligo che le commissioni debbano essere integrate da un medico dell’INPS e basta; non richiama né la nuova procedura, né la norma dell’art. 20 del decreto-legge n° 78/09 che prevede sia la presenza del medico dell’INPS nelle Commissioni, sia la nuova procedura telematica per l’invalidità civile.
Se fosse corretta l’interpretazione di queste AASSLL torinesi avremmo degli effetti paradossali:
- gli alunni con disabilità verrebbero discriminati ai sensi della L. n° 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, poiché essi debbono pagare 60 euro per la certificazione, mentre i compagni non disabili non pagano nulla, non avendo bisogno della certificazione;
- verrebbe violato l’art. 34 della Costituzione secondo cui l’istruzione è obbligatoria e GRATUITA per almeno otto anni; anzi per gli alunni con disabilità l’obbligo scolastico si adempie sino al 18° anno di età, secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 1 lettera c) L. n° 104/92;
- i tempi per il rilascio delle certificazioni di disabilità verrebbero paurosamente allungati trascinati da quelli dell’accertamento dell’invalidità civile, con enormi ritardi sul riconoscimento dei loro diritti all’integrazione scolastica.
Ma possono alcune AASSLL stabilire che si debba adottare una procedura di accertamento in contrasto col resto delle AASSLL italiane?
A me pare di no; infatti il Consiglio di Stato, in occasione del Parere reso sulla bozza del regolamento per l’accertamento della disabilità ai fini scolastici, poi divenuto il DPCM n° 185/06, ha chiaramente stabilito che tali procedure costituiscono “livelli essenziali” relativi a diritti sociali che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione debbono essere uguali su tutto il territorio dello Stato e la cui formulazione è riservata esclusivamente allo Stato.
Pertanto provvedano subito Il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute a mettere ordine nella materia, riportando serenità nelle famiglie e ordine nelle scuole.
Un problema simile si era prospettato appena approvata la L. n° 104/92 che all’art. 12 comma 5 aveva introdotto il principio della certificazione di disabilità ai fini scolastici. Anche allora ci furono “le vestali” del rigore burocratico che avevano sostenuto che per la certificazione di disabilità si dovesse seguire la procedura dell’accertamento dell’invalidità, che invece serve a tutti altri scopi quali le pensioni, l’indennità e gli assegni di accompagnamento.
Onde evitare confusioni immediatamente allora il Governo intervenne con il decreto-legge n° 324/1993, convertito dalla L. n° 423/93, il cui art. 2 comma 1, con norma di interpretazione autentica, precisava che per la certificazione di disabilità non si dovessero seguire le procedure per l’accertamento dell’invalidità civile.
Mi auguro che questo precedente possa convincere il Governo ad intervenire immediatamente, perché, in un momento in cui si stanno realizzando delle semplificazioni amministrative, non si sente proprio il bisogno di complicazioni burocratiche.
Già i Governi precedenti hanno abbondantemente colpito le persone con disabilità; chi vuole essere più papista del papa sia cortese e si faccia da parte, lasciando certi compiti a chi di dovere.
Pubblicato il 3/4/2012
Aggiornato il 26/5/2014Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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