Scheda n.261.

Il Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale, ribadisce l’obbligo delle Province ad assicurare il trasporto gratuito nelle scuole superiori (2361/08)

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Dopo il Parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva su richiesta dell’ANCI (vedi scheda n° 256), è stata depositata  da parte della stessa suprema magistratura in sede giurisdizionale la Sentenza n° 2361/08 della V Sezione, depositata il 20 Maggio 2008, che ribadisce lo stesso principio: in mancanza di apposita e precisa legge regionale, la competenza e quindi l’obbligo a fornire il servizio di trasporto gratuito  di alunni con disabilità alle scuole superiori  è della Provincia.

La sentenza del consiglio di Stato conferma la Sentenza del TAR di Salerno (vedi scheda n° 205), rigettando il ricorso interposto dalla provincia salernitana.

La decisione è assai importante per vari profili. Infatti essa affronta e demolisce numerose eccezioni sollevate dal ricorso. Innanzi tutto il fatto che l’art. 12 L. n° 104/92 non parli espressamente del diritto di trasporto; in secondo luogo il fatto che  la L. n° 118/71 al comma 1 espressamente prevede l’obbligo del trasporto gratuito nelle scuole dell’obbligo, solo a carico dei Comuni; in terzo luogo che il termine “supporto organizzativo” gravante come obbligo sulle Province nei confronti dell’integrazione nelle scuole superiori  ai sensi dell’art 139 del decreto legislativo n. 112/98,  non comprenderebbe l’aspetto del trasporto gratuito.
Il Consiglio di Stato supera tutte queste obiezioni, facendo leva sulla Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha abrogato il 3° comma dell’art. 28 della L. n° 118/71 perché si limitava a “facilitare”, anziché “ ad assicurare” l’integrazione nelle scuole superiori.
Il Consiglio di Stato dice che l’interpretazione logica dell’art. 12 L. n° 104/92 e dell’art. 28 comma 1 L. n° 118/71, effettuata alla luce della Sentenza della corte costituzionale e della sua costante giurisprudenza, porta necessariamente a ritenere che nel “supporto organizzativo” deve essere prioritariamente compreso il trasporto gratuito, pregiudiziale per l’effettività di godimento del diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto agli alunni con disabilità anche nelle scuole superiori. Infatti l’abrogazione del 3° comma dell’art. 28 della L. n° 118/71, operata dall’art. 43 della stessa Legge-quadro n° 104/92 conseguente alla pronuncia di incostituzionalità di tale comma, rafforza la convinzione che il diritto al trasporto gratuito sia stato esteso dalla Sentenza della Corte anche alla scuola superiore. Ne è conferma il citato art. 139 del decreto legislativo n° 112/98 che afferma la competenza obbligatoria della provincia nell’assicurare i servizi strumentali all’integrazione nelle scuole superiori, tra cui prioritario è quello del trasporto gratuito, proprio per rendere effettivo in concreto il diritto allo studio degli alunni con disabilità in tali scuole, come lo aveva già fatto la L. n° 118/71 nei confronti dei Comuni per la scuola dell’obbligo.
Si ritiene quindi che ormai, questa materia oggetto di controversie fra Comuni e Province a danno degli alunni con disabilità, si possa considerare definitivamente superata e che le famiglie possano cessare di doversi rivolgere alla Magistratura per  vedere riconosciuto un loro diritto fondamentale.

Pubblicato il 10/6/2008
Aggiornato il 29/1/2016Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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