Dopo il Parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva su richiesta dell’ANCI (vedi
scheda n° 256), è stata depositata da parte della stessa suprema magistratura in sede giurisdizionale la
Sentenza n° 2361/08 della V Sezione, depositata il 20 Maggio 2008, che ribadisce lo stesso principio: in mancanza di apposita e precisa legge regionale, la competenza e quindi l’obbligo a fornire il servizio di trasporto gratuito di alunni con disabilità alle scuole superiori è della Provincia.
La sentenza del consiglio di Stato conferma la Sentenza del TAR di Salerno (vedi scheda n° 205), rigettando il ricorso interposto dalla provincia salernitana.
La decisione è assai importante per vari profili. Infatti essa affronta e demolisce numerose eccezioni sollevate dal ricorso. Innanzi tutto il fatto che l’art. 12
L. n° 104/92 non parli espressamente del diritto di trasporto; in secondo luogo il fatto che la
L. n° 118/71 al comma 1 espressamente prevede l’obbligo del trasporto gratuito nelle scuole dell’obbligo, solo a carico dei Comuni; in terzo luogo che il termine “supporto organizzativo” gravante come obbligo sulle Province nei confronti dell’integrazione nelle scuole superiori ai sensi dell’art 139 del
decreto legislativo n. 112/98, non comprenderebbe l’aspetto del trasporto gratuito.
Il Consiglio di Stato supera tutte queste obiezioni, facendo leva sulla Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha abrogato il 3° comma dell’art. 28 della L. n° 118/71 perché si limitava a “facilitare”, anziché “ ad assicurare” l’integrazione nelle scuole superiori.
Il Consiglio di Stato dice che l’interpretazione logica dell’art. 12 L. n° 104/92 e dell’art. 28 comma 1 L. n° 118/71, effettuata alla luce della Sentenza della corte costituzionale e della sua costante giurisprudenza, porta necessariamente a ritenere che nel “supporto organizzativo” deve essere prioritariamente compreso il trasporto gratuito, pregiudiziale per l’effettività di godimento del diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto agli alunni con disabilità anche nelle scuole superiori. Infatti l’abrogazione del 3° comma dell’art. 28 della L. n° 118/71, operata dall’art. 43 della stessa Legge-quadro n° 104/92 conseguente alla pronuncia di incostituzionalità di tale comma, rafforza la convinzione che il diritto al trasporto gratuito sia stato esteso dalla Sentenza della Corte anche alla scuola superiore. Ne è conferma il citato art. 139 del decreto legislativo n° 112/98 che afferma la competenza obbligatoria della provincia nell’assicurare i servizi strumentali all’integrazione nelle scuole superiori, tra cui prioritario è quello del trasporto gratuito, proprio per rendere effettivo in concreto il diritto allo studio degli alunni con disabilità in tali scuole, come lo aveva già fatto la L. n° 118/71 nei confronti dei Comuni per la scuola dell’obbligo.
Si ritiene quindi che ormai, questa materia oggetto di controversie fra Comuni e Province a danno degli alunni con disabilità, si possa considerare definitivamente superata e che le famiglie possano cessare di doversi rivolgere alla Magistratura per vedere riconosciuto un loro diritto fondamentale.